Il contratto di locazione agevolato (o a canone concordato) è regolato dalla legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli aspetti generali del contratto vengono stabiliti da un Accordo locale tra le principali organizzazioni sindacali rappresentative della proprietà edilizia e le principali associazioni sindacali dei conduttori .
Tali accordi fissano i criteri di stipula: tipo di contratto (agevolato, transitorio, per universitari), durata, rinnovo, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e migliorie, esigenze particolari del locatore/conduttore, varie ed eventuali e l’importo del canone prevedendo un valore minimo e massimo in considerazione del territorio, della categoria catastale, dello stato manutentivo dell’immobile, delle eventuale/i pertinenze/i, della presenza di spazi comuni, della dotazioni di servizi tecnici, della presenza di mobilio, ecc.
In base a tutti questi parametri, viene determinato quindi il canone annuo o mensile che risulta calmierato rispetto a quello di libero mercato, con conseguente vantaggio per l'inquilino e per il proprietario, che potrà usufruire di significative agevolazioni fiscali in termini di IMU (riduzione dell’imposta al 75% - art. 1 comma 53 Legge 208 del 28/12/2015), di IRPEF e di imposta di registro.
Una volta concluso e firmato dalle parti, l’Accordo territoriale viene fatto proprio dall’Amministrazione comunale che ne prende atto e provvede alla pubblicazione e alla pubblicizzazione mettendolo a disposizione di tutti i soggetti che desiderano stipulare questa forma di contratto.
Nel caso di contratti in cui le parti non richiedono, in fase di stipula, l’assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, l’acquisizione dell’attestazione di rispondenza (come da fac-simile allegato all’accordo) rappresenta elemento necessario per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie previste (applicazione dell’aliquota ridotta per la cedolare secca; riduzione ai fini Irpef; agevolazioni per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro; riduzione dell’imposta ai fini IMU).
L’obbligo di acquisire l’attestazione risponde all’esigenza di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i contenuti dell’accordo locale e, dall’altro, i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.
Con riferimento alla necessità o meno di allegare l’attestazione al contratto in sede di registrazione, non è previsto nessun obbligo per le parti; tuttavia,ciò non esclude che le parti possano comunque provvedervi.
Al fine di agevolare l'aggiornamento della banca dati e il calcolo della riduzione ai fini IMU, si invitano i contributenti a trasmettere all’Ente comunicazione come da modello (cliccare sul presente link per scaricare il modello).
Per eventuali ulteriori indicazioni è possibile contattare direttamente le Organizzazioni firmatarie elencate nella nota di trasmissione dell'Accordo, alle quali si aggiungono: ANPU, SEIASS e UNIPROPRIETARI.