Altre forme di ospitalità - Comunicazione di alloggio per uso turistico.
NORMATIVA REGIONALE AGGIORNATA : CLICCA QUI
Informativa Codice Identificativo Regionale: CLICCA QUI (vedi anche il doc. in formato PDF disponibile in fondo alla pagina)
Descrizione aggiuntiva (ART. 12 bis REGOLAMENTO REGIONE LAZIO N.8/15 E SS.MM.II.).
Ultimo aggiornamento 30/01/2024
Gli alloggi per uso turistico sono disciplinati dal Regolamento Regionale Lazio n.8/2015 e successiva modifica R.R. Lazio n.14 del 16/7/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico).
Link al sito della Regione Lazio:https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive-turistiche/altre-forme-ospitalita
Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
E' fatto divieto altresì di fornire durante la permanenza dell’ospite eventuali servizi quali: colazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni ed altri sevizi assimilabili ad altre tipolologie di attività extralberghiere.
Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Modalità di presentazione in Comune - portale impresainungiorno.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze di competenza del S.U.A.P. devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta, collegandosi al Sito web “impresainungiorno.gov.it”, selezionando lo sportello unico di Santa Marinella.
Link al portale: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=I255
L'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del S.U.A.P. e/o del Protocollo Generale dell’Ente, saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella (Protocollo Generale) non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa. Portale impresainungiorno.

L'immagine tratta dal portale S.U.A.P. può subire modifiche di layout e normative che non dipendono dal Comune ma esclusivamente dal gestore del portale.
INFO OPERATIVE:
Per accedere alla compilazione della pratica tramite il Front-Office del portale impresainungiorno.gov.it, è necessario autenticarsi (registrazione).
Le possibilità di autenticazione sono:
- Accedi con SPID
- Accedi con CNS
- Accedi con CIE
- Entra con EIDAS
- Entra con Telemaco
Solo dopo aver scelto una delle seguenti modalità, sarà possibile procedere alla compilazione del procedimento per il quale è necessario disporre di linea internet, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), Firma digitale.
Per supporto operativo e assistenza al Portale è disponibile l'help center 06 64892892. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30.
Diritti di Segreteria S.U.A.P.
Sono dovuti per l'istanza di "Alloggio ad Uso Turistico" Euro 100,00 (consultare il nuovo tariffario - ALLEGATO B Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24-08-2022). LINK
Imposta di Soggiorno
Trattandosi di attività Extralberghiera è dovuto il CONTRIBUTO DI SOGGIORNO (ENTE COMUNE) - Consultare apposita sezione disponibile al LINK oppure alla sezione: https://www.comune.santamarinella.rm.it/moduli/956-ufficio-tributi--imposta-di-soggiorno/
Come ottenere il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (procedura aggiornata dalla Regione Lazio - luglio 2024).
(si può richiedere solo dopo aver ottenuto la ricevuta di avvenuta accettazione dell'istanza dal portale S.U.A.P.)

NEWS - Consultare l'allegato alla determinazione dirigenziale del 20/06/2024, n. G08261 – B.U.R. Lazio n. 53 del 02/07/2024 per le novità che interessano le strutture ricettive già registrate e di nuova registrazione introdotte dalla Regione Lazio in materia di CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE. LINK (allegato disponibile in fondo alla pagina).
ON LINE:
L'accesso al Sistema di registrazione on line messo a disposizione dalla Regione Lazio è raggiungibile dal seguente LINK: Codice identificativo Regionale.
Prima di effettuare la registrazione si consiglia di consultare il Documento esplicativo disponibile anche in formato PDF in fondo alla pagina.
DA SAPERE:
La Regione Lazio ha introdotto delle novità (LUGLIO 2024) in ordine alla procedura telematica finalizzata all'ottenimento del Codice Identificativo Regionale (C.I.R.), che riguarda non solo le strutture di nuova registrazione ma anche quelle già accreditate.
I titolari di nuove strutture ricettive e/o già esistenti compresi gli alloggi ad uso turistico sono tenuti a consultare l'allegato alla Determinazione Dirigenziale del 20/06/2024, n. G08261 – B.U.R. Lazio n. 53 del 02/07/2024 disponibile al seguente link oppure in formato PDF in fondo alla pagina.
Per eventuali chiarimenti contattare: assistenzacise@regione.lazio.it
PEC: organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it (riceve anche email non PEC).
Per ulteriori informazioni sono disoponibili, per la Regione Lazio i seguenti riferimenti/contatti.
Agenzia Regionale del Turismo - Area Organizzazione e Coordinamento degli Uffici Periferici:
Altre comunicazioni.
Le strutture di nuova apertura – non ancora registrate su RADAR al 10 luglio 2024 - dovranno dapprima registrarsi sul nuovo applicativo “Ross1000” Anagrafica Lazio - per tali strutture si procederà d’ufficio alla apertura di un’utenza sul sistema RADAR, le cui credenziali verranno inviate al richiedente via email, entro 30 giorni dalla registrazione su “Ross1000” Anagrafica Lazio. Con tali credenziali gli utenti potranno accedere al sistema RADAR per l’invio dei dati statistici (per eventuali difficoltà in merito, i titolari di queste strutture ricettive potranno scrivere all’indirizzo supportoradar@visitlazio.com ).
Disposizioni pubblica sicurezza - ALLOGGIATI WEB

Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ai sensi dell’Art. 109 c. 3 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i., il soggetto ospitante, ha l’obbligo di provvedere telematicamente, alla comunicazione dei nominativi degli ospiti, previa richiesta di abilitazione all’Autorità di P.S. sul sito https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/5730dcf13df51944046396 compilando il modulo scaricabile in formato PDF. Per la registrazione l'utente deve essere in possesso del Codice Identificativo Regionale.
Trattadosi di procedure, informazioni di altri ENTI si invita a consultare sempre il sito web e/o l'ufficio di riferimento. Per il Comune di Santa Marinella è competente, per il servizio "Alloggiati WEB", la questura di Roma.
Sanzioni amministrative pecuniarie per i titolari che gestiscono gli alloggi per uso turistico, ai sensi dell’Art.31 della Legge regionale n.13/2007 modificata con legge regionale 24 maggio 2022 n.8:
- Art.31 – comma 5 bis – La mancata indicazione, da parte delle strutture ricettive extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, dell’apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all’articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
- Art.31 - comma 11 – La mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell’art.28, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.
- Art.31 - comma 11 bis – La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.
PAGAMENTI
CONTRIBUTO DI SOGGIORNO (ENTE COMUNE) - Consultare apposita sezione disponibile al LINK oppure alla sezione: https://www.comune.santamarinella.rm.it/moduli/956-ufficio-tributi--imposta-di-soggiorno/
PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ALLOGGIO PER USO TURISTICO SONO DOVUTE SPESE DI ISTRUTTORIA PER EURO 100,00 (dovute al Comune di Santa Marinella) - modalità di pagamento: LINK
********Gli adempimenti di natura fiscale e contrattuale non fanno parte delle specifiche competenze rimesse alle amministrazioni regionali e comunali.
MINISTERO del TURISMO: ASSEGNAZIONE DEL C.I.N. (Codice Identificativo Nazionale).

09/09/2024
In ordine alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, si comunica che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è disponibile al SEGUENTE LINK:
hhttps://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
**** Ad ogni buon conto si evidenzia che l'ottenimento del Codice Identificativo Nazionale - CIN (una volta abilitata la procedura per il Lazio) è un adempimento a carico del Gestore di struttura Extralberghiera.