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Gioco D’Azzardo - Circolare n. 0032218 del 11/01/2023. Chiarimenti sulla LR 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16.

Gioco D’Azzardo - Circolare n. 0032218 del 11/01/2023. Chiarimenti sulla LR 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16.

 

ultima modifica_febbraio 2023

Gioco D’Azzardo - Circolare n. 0032218 del 11/01/2023. Chiarimenti sulla LR 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16.

 

L’ufficio S.U.A.P. al fine di agevolare la comunicazione tra ENTE/IMPRESA,  con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella, rende nota la Circolare emessa dalla Regione Lazio (con relativi allegati) n. 0032218 del 11/01/2023  -  “Chiarimenti sulla LR 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16. Circolare n. 0032218 del 11/01/2023”.

Gli esercenti, alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’atto di cui all’oggetto, che  gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco, ovvero i titolari di concessioni devono adeguarsi, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b)”.

Testo ed allegati sono disponibili in fondo alla pagina ed al link (sito della Regione Lazio):

https://www.regione.lazio.it/documenti/79654

 

Testo della LR 11 Agosto 2022 LINK: https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9446&sv=vigente

 

Principali novità (si riporta testualmente dal testo della norma):

 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche.

Disposizioni finanziarie)

  1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1.  Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:

  1. a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;

 

  1. b) rispettino le seguenti prescrizioni:

 

1)  riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;

2)  separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;

3)  pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;

4)  interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale;

5)  divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;

6)  interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;

7)  fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”;

  1. b) dopo il comma 4 dell’articolo 6, è aggiunto, infine, il seguente:

“4 bis.  L’Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”;

 

  1. c) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

“Art. 11 bis

(Disposizioni transitorie)

  1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
  2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
  3. 3. Nelle more dell’individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 6), si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931:
  4. a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori;
  5. b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.”;