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Ufficio Demanio Marittimo e Paesaggistica

RESPONSABILE
Arch. Manuel Cavallero

 

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                                        Martedì e Giovedì 9.00-13.00

 

MODULI MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA

contatti-1_1INDIRIZZO E CONTATTI


ORDINANZE IN VIGORE PER L' ANNO 2023

ORDINANZA BALNEARE N. 16-2023mano che clicca

ORDINANZA BALNEARE N. 16-2023 - AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTImano che clicca

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA - ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 58.2017mano che clicca

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA - ORDINANZA N. 75/2005mano che clicca

ORDINANZA BAU BEACH N. 18-2023mano che clicca

ORDINANZA NATURISMO N. 19-2023mano che clicca

PLANIMETRIA BAU BEACH

ORDINANZA BAU BEACH N. 18-2023- ALLEGATO_A_PIANTINA_SPIAGGIA

 PLANIMETRIA NATURISMO

ORDINANZA-NATURISMO-N.-19-2023-ALLEGATO_PIANTINA_NATURISTI

 


ORDINANZA BALNEARE N. 7-2018
MODIFICA ORDINANZA BALNEARE N. 7-2018
INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE SPIAGGIA RISERVATA ALL'ACCESSO DEI CANI E DEI LORO CONDUTTORI – STAGIONE BALNEARE 2021. (ORD.SINDAC/2021/31/08-07-2021
INDIVIDUAZIONE SPERIMENTALE SPIAGGIA DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO – STAGIONE BALNEARE 2021 (ORD.SINDAC/2021/32/08-07-2021)

DEMANIO MARITTIMO

L'Ufficio Demanio Marittimo si occupa della gestione amministrativa del demanio marittimo in ambito turistico ricreativo e abitativo inclusa l’area portuale mediante:

  • rilascio, rinnovo, modificazione della concessione demaniale marittima ;
  • autorizzazione al subingresso nella titolarità della concessione marittima;
  • autorizzazione ad affidare la gestione di attività oggetto della concessione;
  • revoca, decadenza e sospensione delle concessioni/autorizzazioni;
  • autorizzazioni per corridoi di lancio per attraversamento specchio acqueo riservato alla balneazione;
  • autorizzazioni per transito e sosta con automezzi sull’arenile per gestione e/o lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari;
  • autorizzazioni per manifestazioni sportive e/o ricreative nelle are in concessione;
  • autorizzazione per manifestazioni di breve durata in spiaggia libera e nel tratto di mare prospiciente;
  • concessione specchio acqueo per attività e/o manifestazioni varie (regate, gare di nuoto, gare di moto d'acqua, etc.);
  • autorizzazioni per spettacoli pirotecnici.

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

MODALITA' DI PRESENTAZIONEmano che clicca

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'Ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. La Direzione Regionale Territorio e Urbanistica individua i Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012 n. 8 (nonché della previgente legge regionale 59/1995) e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Con la determinazione della Regione Lazio n. G01430 del 17 febbraio 2020, il Comune di Santa Marinella può esercitare le funzioni delegate nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; in base alla L.R. n. 8/2012 e alla L.R. 1/2020, è delegato al Comune l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;

d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia);

e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole;

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;

f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;

g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;

i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;

l) interventi di cui agli articoli 33bis3ter3 quater,  45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

l bis) l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

È, altresì, delegato al Comune l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004.

L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio e per i suddetti interventi è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico, indicati all'articolo 146 comma 1 del D. lgs. 42/04 s.m.i., che intendono effettuare degli interventi di trasformazione su tali beni, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente l'Autorizzazione Paesaggistica, al Settore VIII “Demanio - Autorizzazioni paesaggistiche”, corredata dalla prescritta documentazione ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (art. 146, c. 2).

Non necessitano di Autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi (art. 149 dlgs 42/2004):

  1. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  2. interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  3. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Inoltre ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (G.U. 22 marzo 2017, n. 68) l’autorizzazione paesaggistica è esclusa per tutti gli interventi e le opere di cui all’Allegato A, nonché quelli di cui all’art. 4 del Decreto sopracitato.


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘ORDINARIA'

Il Settore VIII “Demanio-Autorizzazioni paesaggistiche”, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari, circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.

Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 112/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest'ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (così come modificato dal DL 70/2011). Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l'amministrazione procedente provvede in conformità.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘SEMPLIFICATA'

Il DPR 31/2017 ha individuato una serie di interventi di lieve entità (a cui si rimanda per l'elenco completo) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Il Settore VIII “Demanio-Autorizzazioni paesaggistiche”, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla Soprintendenza competente.

Quest'ultima esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza.

A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza - che può contenere prescrizioni - e rilascia l'autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni.

L'autorizzazione diventa immediatamente efficace.

In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest'ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘POSTUMA’

L’autorizzazione paesaggistica “postuma” riguarda interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione. In sostanza, si tratta dei casi in cui venga richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 o 37 del D.P.R. 380/2001 per opere realizzate, in assenza di titoli autorizzativi, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

Tale fattispecie non configura un illecito paesaggistico e deve essere inquadrata nell’ambito operativo dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, con alcuni correttivi:

  • non si applicano i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, art. 167 del d.lgs. 42/2004;
  • sono esclusi gli aspetti sanzionatori;
  • deve applicarsi il solo comma 5 dell’articolo 167 integrato dal dettaglio procedurale contenuto nell’art. 146 del Codice.

Gli interventi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.

Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate al Settore VIII “Demanio-Autorizzazioni paesaggistiche”, secondo adeguata modulistica.

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

l Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica prevede, a fronte di una specifica istanza del richiedente, da trasmettere al Settore VIII “Demanio-Autorizzazioni paesaggistiche”, corredata dalla documentazione adeguata, la conclusione del procedimento entro 180 giorni.

 

PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA - ART. 32, L.47/85

Il Settore VIII “Demanio-Autorizzazioni paesaggistiche”, provvede anche al rilascio del parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, per le opere abusivamente realizzate oggetto di istanza di condono