Cos'è
Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dalla Legge 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività - scia)
L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.