La Scia per agibilità attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette. La Scia deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Può anche essere parziale, cioè riguardare:
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La mancata presentazione della Scia determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal D. Lgs 222 del 25/11/2016, che ha modificato il DPR 380/2001.
Requisiti
Di norma la Scia è inviata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la Scia. Non sussistono, però, limitazioni al diritto di presentarla, che può essere esercitato da chi ne ha effettivamente interesse (ad esempio il nuovo proprietario dell’immobile).