Via Cicerone, 25 - 00058 Santa Marinella (RM)     |     protocollosantamarinella@postecert.it     |     0766 52811
  • lang0

UFFICIO DI STATO CIVILE - CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

UFFICIO DI STATO CIVILE - CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

LAVORI IN CORSO 1

 

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI: Ufficio dello Stato Civile

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

Per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è necessario essere  residenti nel Comune di SANTA MARINELLA.

L'iscrizione anagrafica di persone entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.

Qualora l'iscrizione anagrafica delle suddette persone, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Documenti occorrenti per essere residenti nel Comune di Santa Marinella:

1)     Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);

2)     Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato  al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis;

3)     modulo dichiarazione di residenza;

4)    Copia del codice fiscale.

N.B  si ricorda che oltre il termine dei primi tre mesi di soggiorno in Italia, il cittadino straniero non può essere considerato regolarmente soggiornante e dovrà quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza

L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta  la suddetta documentazione, rilascia all’interessato la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento.

Documenti e procedura prevista per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), iscritto all'anagrafe della popolazione residente, fissa un appuntamento contattando l’Ufficio preposto al seguente numero telefonico: 0766.53851 – 5385511.

L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile nel giorno fissato,  con l'ausilio di un traduttore se necessario, per la compilazione della DOMANDA nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla CIRCOLARE K 28/1991 e allegare la relativa documentazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  1. estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);

  2. atti di nascita ( per copia integrale ) muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

  3. atto di matrimonio e morte (per copia integrale) dell’avo italiano emigrato all’estero muniti di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero e legalizzazione o apostille;

  4. atti di matrimonio (per copia integrale),di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille;

  5. atti di morte (per copia integrale) di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi (ove deceduti), muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille;

  6. attestato di non naturalizzazione straniera e cioè certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. Qualora l’avo si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione. Diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento.

L’Ufficiale dello Stato Civile, ricontatterà l'interessato, dopo aver  esaminato gli atti e verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati e dopo aver ricevuto le attestazioni consolari.

Durante l'intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato,  per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile.

 

Termini per la conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo le interruzioni dovute all'acquisizione delle attestazioni consolari o di eventuali integrazioni richiesta all'istante (D.G.C. 400 del 29/12/2017).