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FASE 2. ORDINANZA SINDACALE. TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 .

News
Sabato 02 Maggio 2020
FASE 2. ORDINANZA SINDACALE. TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 .

FASE 2. ORDINANZA SINDACALE. TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19 .

 NEWS Aggiornamento del 06/05/2020: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORDINANZA N. 39 DEL 2/5/2020 - CLICCA QUI

 

Cari Concittadini,

la pubblicazione da parte  del Governo del DPCM 26 Aprile 2020 segna , di fatto, l’avvio della tanto attesa “FASE 2”.

Tutti noi ci aspettavamo maggiori , se così si può dire “Concessioni” da parte del Governo per tornare ad una graduale normalità.

Così non è stato e questo ci fa riflettere sul fatto che non dobbiamo abbassare la guardia mantenendo ancora alto il livello delle precauzioni e prescrizioni.

Ancora una volta i Sindaci sono chiamati ad attuare il Decreto implementando, con ordinanze proprie le misure di contenimento che possano adeguarsi meglio al proprio territorio.

Dopo un confronto con le forze politiche locali e le forze dell’ordine, ho pubblicato, nella giornata di oggi, due ordinanze sindacali con indicazioni più specifiche inerenti la vita quotidiana, il tempo libero, lo sport, gli spostamenti , il mercato rionale ecc… ecc.. (TESTI E FILES ALLEGATI A FONDO PAGINA)

Questo anche e soprattutto a fronte delle tante domande che mi avete rivolto a seguito dell’ultimo DPCM che, come i precedenti lascia molti dubbi e lacune sulle quali noi sindaci, le forze dell'ordine e le ass.ni di categoria abbiamo richiesto maggiori dettagli per consentire una corretta applicazione.

 

Il Sindaco PIETRO TIDEI

 I PUNTI PRINCIPALI

 

  • VALIDITA’ – Dalla data del 4 maggio sino al 18 MAGGIO

 

  • UTILIZZO DELLE MASCHERINE PROTETTIVE – prosegue l’obbligo di indossare in spazi pubblici/privati all’aperto ed al chiuso oltre che nei mezzi di trasporto di Linea e non di Linea (TAXI, NCC)  MASCHERINE PROTETTIVE.  Possono essere dispensati dall’utilizzo delle mascherine , Bambini con età inferiore ai 6 anni nonché persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione (Medico di Base, Specialista, Pediatra ecce cc). Gli sportivi nel corso dell’attività, per favorire la respirazione, potranno tenere la mascherina abbassata che dovrà essere immediatamente alzata nel caso di incontro di altre persone. Su questo tema che è stato oggetto di polemica locale, ricordo che il Premier Conte ha già imposto l’utilizzo di protezioni in SPAZI CHIUSI ragion per cui la vendita di alcuni dispositivi tipo la mascherina chirurgica,  è stata imposta ad un prezzo di 0,50€

 

  • parchi, giardini, aree verdi e spazi comunali all’aperto - dopo un capillare lavoro di sfalcio e ripulitura da parte della SMS Servizi, le aree sopra menzionate torneranno ad essere fruibili ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITà sportive e motorie in forma individuale, condizionata al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e con l’obbligo di utilizzo della mascherina protettivaPer i soggetti minori e/o le persone non completamente autosufficienti è consentito l’ausilio di un accompagnatore.

 

  • DISTANZIAMENTO - Per le attività sportive il distanziamento sociale è individuato nella misura di 2 mt. e di almeno 1 mt. per ogni altro tipo di attività, così come stabilito dal DPCM  26 Aprile 2020;

 

  • FRUIZIONE DEGLI ARENILI (SPIAGGE) – si potrà tornare a fruire degli ARENILI esclusivamente dal lunedì al venerdì nelle ore diurne (6:00/20:00) , PER ATTIVITà sportive e motorie in forma individuale.  SI RAMMENTA l’assoluto divieto delle attività ricreative e sportive legate al mare nonché Il divieto di balneazione in considerazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00077 del 17/04/2020 (no alla pesca, il surf, kitesurf ecc. ecc.. )  ovviamente con nuovo Decreto del Presidente della Regione e con il chiarimento richiesto dalla Guardia Costiera/Capitaneria di porto in ordine alla classificazione di molte attività legate al mare, provvederemo a comunicare nuove disposizioni nel merito, speriamo meno stringenti. VIETATO LO STAZIONAMENTO ED OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO (non si potrà stazionare e  prendere il sole in spiaggia!!!!)

 

  • MERCATI/MERCATI RIONALI – SOSPESI (con ordinanza sindacale Numero 38 del 02-05-2020, disponibile in fondo alla pagina)  sino alla data del 31 Maggio 2020. Decisione che ha incontrato l’unanimità della maggioranza e minoranza.

 

  • SPOSTAMENTI – Nella nostra ordinanza non vengono poste ulteriori limitazioni e/o prescrizion rispetto a quelle del Governo. OLTRE alle regole che già conosciamo dai vari decreti,  il DPCM 26 aprile 2020 introduce piccole novità  che vi invito a leggere nel testo del DPCM (CLICCA QUI) STESSO che trovate anche sul Sito del Comune. RESTA l’obbligo di produrre AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI.

 

PER LE ATTIVITà produttive , in attesa di eventuali decreti/disposizioni regionali,  condividiamo un estratto di CONFCOMERCIO sulla base del DPCM 26 aprile 2020:  

 A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

– Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione” ha spiegato Conte.

MAGGIORI DETTAGLI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONISTI
Estratto misure contenute nell’Articolo 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

  1. z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

    aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilionel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 
    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

    cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2

    dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (specificate più avanti); 

    ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  2. hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2; 

    ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Allegato 5

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

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