Via Cicerone, 25 - 00058 Santa Marinella (RM)     |     protocollosantamarinella@postecert.it     |     0766 52811

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO PROT. N. Z00055 DEL 28 LUGLIO 2020, RECANTE DISPOSIZIONI PER LE PERSONE CHE FANNO INGRESSO DALLA BULGARIA, ROMANIA E UCRAINA

News
Giovedì 30 Luglio 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO PROT. N. Z00055 DEL 28 LUGLIO 2020, RECANTE DISPOSIZIONI PER LE PERSONE CHE FANNO INGRESSO DALLA BULGARIA, ROMANIA E UCRAINA

Regione Lazio Ordinanza N. 55 DEL 28-07-2020 in formato PDFMANO CHE CLICCA

 

ORDINANZA IN FORMATO TESTO

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 luglio 2020, n. Z00055 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni per le persone che fanno ingresso dalla Bulgaria, Romania e Ucraina. 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown; - VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”: VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; l’Ordinanza del Ministero della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal DPCM 14 luglio 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute 16 luglio 2020; CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica; CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020; TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio basso”; DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ha dettato, con le ordinanze Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del 27 maggio 2020, Z00046 del 5 giugno 2020, Z00047 del 13 giugno 2020, Z00048 del 20 giugno 2020 e la n. Z00049 del 25 giugno 2020 specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali; CONSIDERATE le ulteriori misure stabilite fino al 14 luglio 2020 dal sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 nonchè le citate Linee guida recepite nell’Allegato n. 9 del Decreto medesimo e le linee guida adottate dalla Regione Lazio da ultimo con ordinanza n. 50/2020, anche sulla scorta dell’aggiornamento delle Linee guida nelle sedute della Conferenza delle Regioni del 9 giugno 2020, dell’11 giugno 2020 e del 25 giugno 2020; VISTE le Ordinanze n. Z00051 del 6 luglio 2020, n. Z00052 dell’8 luglio 2020 e n. 53 del 261 luglio 2020; - CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, laddove prevede: - all’art.1, comma 4 che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.”; - che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale; - che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”; - al comma 7 dell’articolo 1: “Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”; CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all’art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»; VISTO e CONSIDERATO quanto previsto dall’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, in materia di persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e, in modo particolare al comma 3, laddove prevede che “Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”; CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall’articolo 6 in materia di spostamenti da e per l’estero; VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 che dispone per le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020; CONSIDERATO che l'evoluzione della situazione epidemiologica nel Lazio che attestava l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento, rischia di mutare in ragione della registrazione di numerosi casi positivi tra le persone provenienti dalla Bulgaria, Romania e Ucraina; i viaggi di linea terrestre determinano un rischio maggiore tenuto conto del contatto prolungato nel tempo; sulla base dei dati comunicati dal SERESMI, alla data del 27 luglio 2020, rispetto alla fase di lockdown si nota un incremento di circa due volte della proporzione di segnalazioni di casi COVID-19 in cittadini provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e Moldavia rispetto al totale dei casi segnalati. Nello specifico si osserva un incremento di circa 3 volte dei casi di nazionalità bulgara, 2 volte i casi di nazionalità rumena ed ucraina, 7 volte i casi di nazionalità moldava; RITENUTO, pertanto, necessario, visto l’andamento della situazione epidemiologica dettare specifiche misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2, prevedendo che: - Le persone che fanno ingresso in Regione Lazio, che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco; - i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono dai viaggiatori di cui al comma 1, al momento della vendita del biglietto o titolo di viaggio, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il modello allegato (allegato 1) che attesti: 1. di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020; 2. di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; 3. l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria; - fermo l’obbligo di comunicazione per le persone che fanno ingresso in Italia di cui al comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, i vettori del trasporto di linea terrestre, per i passeggeri provenienti dai territori di Bulgaria, Romania, Ucraina provvedono: a. a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all’indirizzo mail covid19@aslroma1.it dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 per consentire la programmazione delle attività di esecuzione dei test ed il coordinamento e lo smistamento delle dichiarazioni in favore delle altre Aziende sanitarie, in ragione della competenza territoriale per assicurare la presa in carico della sorveglianza; b. alla misurazione della temperatura corporea prima dell’imbarco, vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°; c. alla misurazione della temperatura allo sbarco; - presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà somministrato, su base volontaria, il test sierologico a tutte le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare e l’attività di esecuzione dei test sarà condotta dalle Aziende avvalendosi della collaborazione delle USCAR; - al gestore del terminal e al Comune di Roma di assicurare, anche avvalendosi delle forze di polizia locale, la continuità dello svolgimento delle attività di gestione di arrivo dei vettori presso le stazioni finanche durante le ore notturne, laddove previsti arrivi dai territori interessati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento degli interventi di sanità pubblica; - nei casi in cui non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l’alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l’ASL competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, applicando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del DPCM 11 giugno 2020; - demanda alla Direzione Salute in coordinamento con l’unità di crisi di valutare e disporre misure di sanità pubblica integrative ovvero disporre la conclusione dell’attività di intervento sanitario in relazione all’andamento epidemiologico; COMUNICATO il contenuto del provvedimento al Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 a cura del Responsabile dell’unità di crisi regionale; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ORDINA - Le persone che fanno ingresso in Regione Lazio che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco; - i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono dai viaggiatori di cui al comma 1, al momento della vendita del biglietto o titolo di viaggio, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il modello allegato (allegato 1) che attesti: 1. di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020; 2. di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; 3. l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria; - fermo l’obbligo di comunicazione per le persone che fanno ingresso in Italia di cui al comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, i vettori del trasporto di linea terrestre, per i passeggeri provenienti dai territori di Bulgaria, Romania, Ucraina provvedono: a. a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all’indirizzo mail covid19@aslroma1.it dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 per consentire la programmazione delle attività di esecuzione dei test ed il coordinamento e lo smistamento delle dichiarazioni in favore delle altre Aziende sanitarie, in ragione della competenza territoriale per assicurare la presa in carico della sorveglianza; b. alla misurazione della temperatura corporea prima dell’imbarco, vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°; c. alla misurazione della temperatura allo sbarco; - presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà somministrato, su base volontaria, il test sierologico a tutte le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare e l’attività di esecuzione dei test sarà condotta dalle Aziende avvalendosi della collaborazione delle USCAR; - al gestore del terminal e al Comune di Roma di assicurare, anche avvalendosi delle forze di polizia locale, la continuità dello svolgimento delle attività di gestione di arrivo dei vettori presso le stazioni finanche durante le ore notturne, laddove previsti arrivi dai territori interessati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento degli interventi di sanità pubblica; - nei casi in cui non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l’alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l’ASL competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, applicando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del DPCM 11 giugno 2020; - demanda alla Direzione Salute in coordinamento con l’unità di crisi di valutare e disporre misure di sanità pubblica integrative ovvero disporre la conclusione dell’attività di intervento sanitario in relazione all’andamento epidemiologico. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il Presidente Nicola Zingaretti 

AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CASO DI INGRESSO IN REGIONE LAZIO DALL’ESTERO (ROMANIA, BULGARIA, UCRAINA) (da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ___/___/_______a ____________________________________ (______), residente a ________________________ (____), via ___________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, dalle Ordinanze del Ministero della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, come modificati, integrati e prorogati dal DPCM 14 luglio 2020, dell’obbligo delle comunicazioni in ingresso e di cui all’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020 e dell’obbligo di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID19; 2) di non essere sottoposto nel paese di provenienza alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19; 3) di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020 (fino alla data di validità del provvedimento); 4) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi (cfr. DPCM 14 luglio 2020); 5) l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria (DPCM 11 giugno 2020, prorogato dal DPCM 14 luglio 2020); 6) di essere in rientro in Italia (Regione Lazio) dalla seguente località estera ________________________________________, tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta marittima): _______________________________________________ _____ oppure di fare ingresso in Regione Lazio per i seguenti motivi_________________________ 7) il/la sottoscritto/a si trova in una delle seguenti condizioni (indicare una opzione): A) equipaggio dei mezzi di trasporto; B) personale viaggiante; C) cittadini e residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia (Regione Lazio) per comprovati motivi di lavoro; D) personale sanitario in ingresso in Italia (Regione Lazio) per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; E) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; F) personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia (Regione Lazio) per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga di ulteriori 48 ore per specifiche esigenze; G) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari; H) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; I) permanenza in Italia (Regione Lazio) per lavoro, salute o urgenza assoluta di durata massima pari a 72 ore (salvo motivata proroga di ulteriori 48 ore per specifiche esigenze); J) transito sul territorio nazionale per fare rientro nel proprio Paese di residenza, abitazione o dimora (durata massima della permanenza in Italia: 24 ore, prorogabile di ulteriori 12 ore per specifiche e comprovate esigenze); K) spostamento da o per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, senza soggiorni in Stati o territori diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia; L) nessuno dei casi sopra indicati. Se è stata indicata la lettera L), compilare anche le voci seguenti: 8) che lo spostamento è determinato da motivi di salute, lavoro o di assoluta urgenza o per il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza (indicare in modo specifico, concreto e verificabile i motivi dello spostamento e la loro urgenza e necessità): _____________________________________________________ 9) che, nei casi previsti, svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario nell’abitazione/dimora situata al seguente indirizzo: piazza/via ___________________________________ n.___________ interno _______ Comune ___________________________________(___) CAP_________________ presso: ____________________________________________________________ 10) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l’indirizzo indicato al punto precedente tramite il seguente mezzo privato o proprio: ______________________________________ _______________________________________ 11) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti: fisso: _______________________ mobile: __________________ 

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _________________________ 

Firma del dichiarante

Per il Vettore

La presente dichiarazione deve essere trasmessa a cura del vettore del trasporto di linea terrestre, unitamente a orari di arrivo dei mezzi e numero di passeggeri, all’indirizzo mail: covid19@aslroma1.it 

stampa