Via Cicerone, 25 - 00058 Santa Marinella (RM)     |     protocollosantamarinella@postecert.it     |     0766 52811
  • lang0

NEWS:Agenzia delle Dogane e Monopoli - direzione Tabacchi

NEWS:Agenzia delle Dogane e Monopoli - direzione Tabacchi

 

Agenzia delle Dogane e Monopoli - direzione Tabacchi

aggiornamento del 13/10/2020

 

Si informa che, con Determinazione Direttoriale n 350874/RU del 13 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, è stato integrato il provvedimento direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018, prevedendo, ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, l’ulteriore requisito dell’impegno a non detenere e vendere, all’interno dell’esercizio, foglie, infiorescenze, oli e resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa. La Determinazione si è resa necessaria per evitare che, negli esercizi autorizzati da ADM alla vendita dei liquidi da inalazione, vengano commercializzati anche tali prodotti, in violazione della normativa in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si rammenta, infatti, che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 - recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e, in particolare, l’art. 2 - prevede tassativamente i prodotti nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata, mentre foglie, infiorescenze, oli e resine, da essa derivati, non possono essere commercializzati.

 

IN SINTESI

 

Il 13 di ottobre, la direzione generale dell'agenzia delle Dogane ha pubblicato una determinazione con modulistica allegata che riguarda alcuni esercizi di vicinato meglio indicati nella stessa determinazione. 
Cosa si introduce? Di seguito la parte fondamentale della determinazione:"...ARTICOLO 1, I  legali  rappresentanti  degli  esercizi  di  vicinato,  delle  farmacie  e  delle  parafarmacie  che  esercitano o intendono esercitare  l’attività  di  vendita  al  pubblico dei  prodotti  da  inalazione  senza combustione,  costituiti  da  sostanze  liquide,  con o  senza  nicotina,  sono  tenuti  a  presentare un’autocertificazione,  resa  ai  sensi  della  legge  n.  445/2000,  contenente  anche  l’impegno a  non vendere  foglie,  infiorescenze,  oli,  resine  o  altri  prodotti  contenenti  sostanze  derivate  dalla  canapa sativa.  Tale  dichiarazione,  da  rendersi  sulla  base  dell’allegato  modello,  è  requisito  necessario  per il  rilascio, il  mantenimento  e  il  rinnovo  dell’autorizzazione  alla  vendita  dei  prodotti  liquidi  da inalazione.  Nel  caso  di  autorizzazioni  già  rilasciate,  la  dichiarazione è  resa  entro  trenta  giorni  dalla data  di  pubblicazione  della  presente determinazione."