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UFFICIO ANAGRAFE AUTOCERTIFICAZIONE

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L'autocertificazione è sempre gratuita.

 

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Le Pubbliche Amministrazioni e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

(*) Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Il cittadino dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità, ciò che prima veniva rilasciato, mediante certificati, dalla Pubblica Amministrazione.
L'autocertificazione sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici.
Per l'autocertificazione è sufficiente un foglio di carta sul quale apporre la propria firma senza autentica, nel quale è possibile dichiarare stati personali.
La validità dell'autocertificazione è data dalla firma (non autenticata).


L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:

• data e luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita de figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

Se l'autocertificazione è firmata di fronte ad un incaricato di pubblico servizio non occorre allegare alcun documento di riconoscimento. A richiesta dovrà essere esibito, in questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia.

E' possibile inviare l'autocertificazione per posta o fax e di farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche o dei gestori di servizi pubblici da altri, allegando sempre la copia NON AUTENTICATA di un documento di identità.

Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Le autocertificazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificabile dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

La pubblica amministrazione deve accettare l'autocertificazione. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Nel rapporto tra privati il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione del privato che richiede il certificato o documento.

LIMITI NELL'UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.

VALIDITA'

Le autocertificazioni relative a situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) hanno validità illimitata.