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UFFICIO ANAGRAFE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI: SERVIZI DEMOGRAFICI

DAL 15 NOVEMBRE 2018 E' OBBLIGATORIO IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Prima di recarti allo Sportello, PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTOmano che clicca


La carta di identità è richiesta al proprio Comune di residenza, per coloro che non risiedono nel Comune di Santa Marinella la carta d'Identità con nulla osta viene rilasciata eccezionalmente,  alle persone anziane ricoverate presso le strutture di riabilitazione, ai non deambulanti e ai casi segnalati dai servizi sociali.

 

COSTI:

  • PER IL PRIMO RILASCIO O PER CARTA IDENTITA’ SCADUTA O IN SCADENZA (ENTRO I SEI MESI ANTECEDENTI LA DATA DI SCADENZA) IL COSTO E’ DI  € 22,50
  • PER DUPLICATO DI CARTA IDENTITA’ SMARRITA O RUBATA (PRESENTANDO LA DENUNCIA) O DANNEGGIATA € 28,00

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carta di credito.

 

SOLO PER ALCUNI CASI ECCEZIONALI E’ PREVISTO IL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA con la dimostrazione dell’effettiva urgenza quale ad esempio viaggio imminente all’estero presentando copia del biglietto o comunque sempre presentando giustificativo in copia che motivi la impossibilità’ di attendere i sette giorni previsti per il rilascio della carta di identità’ elettronica, in ottemperanza alla circolare n. 13/19 della Prefettura di Roma.

 

VALIDITA'

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a seconda all'età del titolare:

  • 10 anni per coloro che hanno 18 anni compiuti;
  • 5 anni per coloro che hanno da 3 a 18 anni;
  • 3 anni da 0 a 3 anni compiuti

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare (art.7 disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5).

Il Decreto Legge n. 70 del 13/5/11 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità precedentemente fissato in anni 15.

La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza con un documento di riconoscimento.

La carta d'identità consente l'ingresso negli Stati membri dell'Unione Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

 

RINNOVO

La carta d'Identità si rinnova solo alla sua naturale scadenza e non a seguito di variazioni di residenza, professione o stato civile, ecc.

Il rinnovo dei documenti può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza (6 mesi prima) riconsegnando all'Ufficio Anagrafe la carta d'identità in scadenza;

 

FURTO - SMARRIMENTO - DETERIORAMENTO

In caso di smarrimento o furto occorre esibire la denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di P.S. (Carabinieri o Polizia di Stato) in originale e fotocopia; per la consegna immediata del nuovo documento occorre esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

In caso di documento deteriorato, per l'immediato rilascio, occorre presentare il documento danneggiato e un altro documento di riconoscimento valido, (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

 

RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MAGGIORENNI

In caso di rinnovo è necessario presentarsi con la carta d'identità scaduta.

La carta d'identità può essere rinnovata anche in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia (per poter fare la denuncia è richiesto il numero del documento che è rilasciato dall'Ufficio Anagrafe).

I cittadini che non sono in possesso di alcun documento devono essere accompagnati da due testimoni muniti di documento d'identità valido; in questo caso è necessario compilare il modulo predisposto (vedi il modulo allegato a questa scheda).

Per le persone impossibilitate a recarsi allo sportello per gravi impedimenti (invalidità) è possibile inviare all'Ufficio Anagrafe del Comune una persona che consegni la fotografia ed il vecchio documento dopo di che un Agente di Polizia Municipale si recherà al domicilio per la convalida.

Per il rilascio della carta d'identità elettronica è necessario presentarsi con una foto tessera a colori su sfondo bianco recente e con il capo scoperto (senza cappelli, fasce od occhiali) e non ottenute mediante stampa da computer.

 

RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI DI ANNI 18

I minori devono presentarsi allo sportello carte d'Identità accompagnati dai propri genitori, muniti di documenti di riconoscimento e con:

una foto tessera a colori del minore, su sfondo bianco recente e con il capo scoperto (senza cappelli, fasce od occhiali) e non ottenute mediante stampa da computer;

eventuale documento di identificazione già in possesso, in mancanza l'identificazione avviene mediante i genitori o comunque da un genitore e un'altra persona maggiorenne in qualità di testimone.

Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore a recarsi allo sportello dell'Anagrafe, è necessario produrre la dichiarazione di assenso all'espatrio del minore  (vedi allegato 1).

In mancanza di tale assenso occorre il Nulla ' Osta del Giudice Tutelare.

A partire dai 12 anni il minore appone la propria firma sulla carta d'Identità.

Per il minore di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Nel caso in cui non viaggi con uno dei genitori o di chi ne fa le veci è necessario che venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto, a cui il minore è affidato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.

Ai fini dell'espatrio è opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di frontiera.

Per i minori di anni 14 la carta d'Identità valida per l'espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

 

RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI DI ANNI 18 DI CITTADINANZA STRANIERA

Per il rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori e di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto).

La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in anagrafe.

I minori extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno o essere iscritti su quello del genitore.

E' necessario presentarsi con una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco recente e con il capo scoperto.

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l'espatrio.

 

Atto di assenso all'espatrio degli esercenti la patria potestà per i minori di anni 18

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - firma dei testimoni per il rilascio di documento d'identità (per la pubblica amministrazione) (All. 2)

I moduli scaricabili da questa pagina sono disponibili anche in formato cartaceo presso l'Ufficio anagrafe.

 

Normativa di riferimento

Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento".

Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione". 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".

Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti".

R.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Tulps.

 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Maria  Teresa Tisano -Sig. Fabio Bacheca