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SANTA MARINELLA. FASE 2 - Ordinanza del Sindaco n.45 del 18-05-2020.

Comunicato Stampa
Lunedì 18 Maggio 2020
SANTA MARINELLA. FASE 2 - Ordinanza del Sindaco n.45 del 18-05-2020.

SANTA MARINELLA. FASE 2 - Ordinanza del Sindaco n.45 del 18-05-2020.

"TEMPORANEE MISURE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19".

 

Cari Concittadini,

sulla scorta del DPCM 17 Maggio emanato dal Premier Conte e della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, ho pubblicato oggi una nuova Ordinanza Sindacale , in vigore da domani , che conferma l'obbligo dell'utilizzo della mascherina protettiva ed introduce diverse novità. 

In fondo alla pagina troverete tutti gli atti menzionati di recente pubblicazione oltre alle linee guida elaborate dalla Regione Lazio per le attività produttive.

 

PIETRO TIDEI

 

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Le novità dell'ordinanza sindacale:

 

  • Transito in spiaggia: é consentito l’accesso agli specchi d’acqua anche attraverso spiagge e spazi demaniali, per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, canoa, canottaggio, vela barca deriva in singolo, nuoto, etc…) comprese le attività di armo, disarmo ed alaggio. Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale disciplinata per l’emergenza;

 

  • Uscita in mare: é consentita l’uscita in mare secondo quanto sopra indicato o per le attività sportive acquatiche definite al punto precedente;

 

  • Pesca sportiva: é consentito praticare la pesca sportiva, anche amatoriale, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore nel rispetto di quanto previsto nell’art. 4 comma b dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 15 aprile 2020. I praticanti della pesca sportiva dovranno essere iscritti/censiti alla Federazione Nazionale F.I.P.S.A.S. quale unica federazione riconosciuta dal CONI e/o a società/associazioni affiliate, oppure censiti attraverso la procedura disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali alla sezione “Comunicazione Pesca sportiva”. Resta in vigore il divieto di pesca da terra nelle spiagge in concessione, nel tratto dell’arenile denominato “PASSEGGIATA”,  in porto e nelle relative adiacenze, nonché i divieti di pesca di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

 

  • Attività sportiva: è consentito effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale. Per tali attività, anche se svolte presso strutture e circoli sportivi all’aperto, deve essere assicurato il distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti;

 

  • Attività motoria: è consentita l’attività motoria in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni altra attività;

 

  • Cani: è consentito condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell'adeguata attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;

 

  • E’ vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura tranne per le attività accessorie previste dagli sport acquatici;

 

  • Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi;

 

  • Per tutte le attività consentite devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate. Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini.

 

  • E’ vietata ogni forma di assembramento.

 

 

IL COMMENTO DEL SINDACO PIETRO TIDEI

 

 

 

 

DPCM 17 MAGGIO 2020 - LA conferenza del PREMIER CONTE

 

 

 

 Il governo, d’intesa con le Regioni, ha permesso l’apertura delle attività produttive, con una delega però alle Regioni e alle province autonome che «possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori». 

In breve:

  • da lunedì 18 maggio via libera agli spostamenti all’interno della regione senza limitazioni;
  • da lunedì 18 maggio riapertura delle attività commerciali come bar, ristoranti, parrucchieri e barbieri, centri estetici e altri negozi (per approfondire: Cosa riapre il 18 maggio: lista attività e nuove regole, regione per regione);
  • fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti fuori regione (se non per i motivi attualmente in vigore);
  • dal 3 giugno consentiti gli spostamenti anche fuori regione, ad esclusione delle zone ad alto rischio epidemiologico.
  • dal 3 giugno frontiere di nuovo aperte: si potrà entrare in Italia da Paesi dell’UE e da area Shengen senza sottoporsi a isolamento preventivo di 14 giorni
  • Tra i punti contenuti nel testo normativo appena approvato spiccano anche le seguenti novità:

 

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