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UFFICIO ANAGRAFE CAMBIO DI RESIDENZA

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI: UFFICIO ANAGRAFE

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COME INOLTRARE LA RICHIESTA:   OMINO CHE SCRIVEModulistica disponibile a fondo pagina

oppure

oppure

  • per lettera raccomandata a: COMUNE DI SANTA MARINELLA Via Cicerone, 25 00058 SANTA MARINELLA;

oppure

L'invio per posta elettronica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità Elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.

Queste e altre informazioni, più il fac-simile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare, fornisce la circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012, sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall'articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);

Il paragrafo 3 del documento, in particolare, riguarda le dichiarazioni dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Per quanto riguarda lo scambio delle comunicazioni tra i comuni, sarà possibile utilizzare per questo, sempre a partire dal 9 maggio, il sistema Ina - Saia.

 

ATTENZIONE NOVITA'

'Il D.L. 28.03.2014, n. 47 ' Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015', pubblicato sulla G.U., in data 28.03.2014, ed entrato in vigore il 29.03.2014, all'articolo 5 ' Lotta all'occupazione abusiva', dispone: ' Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge'.

Pertanto il cittadino che ne faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, dovrà:
 
A) compilare i modelli di residenza 2014 allegati in fondo alla pagina
 
B) nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale pubblica, allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell'immobile, debitamente sottoscritti dall'Ente gestore
 
In assenza dei documenti sopra indicati attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile

 

PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa,  l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata  e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.