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APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5
Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.
Queste e altre informazioni, più il fac-simile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare, fornisce la circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012, sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall'articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
Il paragrafo 3 del documento, in particolare, riguarda le dichiarazioni dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Per quanto riguarda lo scambio delle comunicazioni tra i comuni, sarà possibile utilizzare per questo, sempre a partire dal 9 maggio, il sistema Ina - Saia.
ATTENZIONE NOVITA'
'Il D.L. 28.03.2014, n. 47 ' Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015', pubblicato sulla G.U., in data 28.03.2014, ed entrato in vigore il 29.03.2014, all'articolo 5 ' Lotta all'occupazione abusiva', dispone: ' Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge'.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.